lunedì 4 aprile 2022

Taranto – Emissioni tra esposti e latitanza delle istituzioni

 



Taranto, D’Amato (Greens): “Emissioni siderurgico, sui cosiddetti ‘periodi transitori’ presentato un esposto nel 2019! Non basta il controllo Arpa, le altre istituzioni dove sono?”


A seguito dell’ennesimo evento emissivo, nel gennaio 2019 ho presentato un esposto alla Procura della Repubblica avente come oggetto la pericolosità dei cosiddetti “periodi transitori” dello stabilimento siderurgico tarantino.

– Cosa sono questi periodi transitori?

E’ l’arco temporale nel corso del quale, ad esempio, si registra l’avvio o la fermata di un impianto. Un periodo in cui – secondo la legge – non si applicano i valori limite di emissione.
Però, in caso di emissione di particolari sostanze durante il “periodo transitorio”, l’AIA, Autorizzazione Integrata Ambientale, deve stabilire prescrizioni per consentire la stima delle quantità.

La legge stabilisce, infatti, che in caso di anomalia o guasto tali da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, l’autorità competente – che va informata entro le otto ore successive all’evento –  può disporre la riduzione o la cessazione delle attività (o altre prescrizioni), fermo restando l’obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l’esercizio dello stesso se l’anomalia o il guasto dovesse  generare un pericolo per la salute.

Nelle scorse settimane, ho inoltre anche aggiornato la Commissione Europea sui perduranti pericoli derivanti dallo stabilimento siderurgico tarantino e, guarda caso, anche della pericolosità dei periodi transitori dell’impianto.

– E cosa hanno fatto le istituzioni?

Nulla. Ad eccezione di Arpa Puglia che, alla fine del 2019, trasmetteva ad Ispra una relazione tecnica all’interno della quale venivano descritte le criticità rilevate in merito alle modalità di gestione dei sistemi di monitoraggio e trattamento delle emissioni degli impianti dell’area agglomerato dello stabilimento ArcelorMittal di Taranto, con riferimento al camino E312: in tale nota ARPA richiedeva ad ISPRA di farsi carico di rappresentare all’Autorità Competente la necessità di procedere al riesame dell’AIA e dei correlati provvedimenti amministrativi (PMC, Piano Ambientale ecc.) ai sensi dall’art. 29 octies del D. Lgs. 152/06 e s. m. i., in modo tale da procedere alla risoluzione delle criticità.
In quella relazione si evidenzia come i criteri adottati dal Gestore per la definizione del minimo tecnico, l’assegnazione degli stati di impianto (a regime, in transitorio e fermo) e la stabilizzazione del processo di agglomerazione, comportino situazioni di criticità dal punto di vista ambientale: secondo quanto rilevato da ARPA, sui dati misurati dallo SME del camino E312 nell’intero anno 2020 risulta che, rispetto a 8784 ore annuali, 1741 ore (circa il 20%) sono state di transitorio!

– Qualcuno ha dato seguito alla segnalazione di ARPA?

Non mi risulta.
ARPA però non molla ed a valle della riunione dell’Osservatorio permanente per l’ILVA di Taranto del 14 dicembre 2021 invia una nota ad ISPRA, Ministero per la Transizione Ecologica, Acciaierie d’Italia e Commissari di ILVA in A.S. in cui sottolinea ancora una volta non solo la enormità dei periodi transitori rispetto alla normale marcia degli impianti (20-25%) ma che il modo di definire i periodi transitori e la modalità di calcolo delle emissioni restituiscono un valore non corretto e sottostimato delle emissioni rilasciate dal camino!

– Cosa significa questo?

ARPA segnala che l’impianto viene definito in transitorio (e quindi non soggetto al rispetto dei limiti di emissione) anche quando una delle due linee è ferma mentre l’altra è in esercizio e quindi, in caso di superamento dei limiti, non può essere contestata alcuna violazione!
Ricordando come sia stata registrata una percentuale di circa il 20-25% dei periodi transitori, rispetto alle ore di funzionamento dell’impianto, nell’ambito di questi periodi non possono essere contestati superamenti dei limiti di emissione!!!

Nel corso degli ultimi anni sono stati registrati diversi eventi “anomali” di emissione (con superamento del 125% dei valori limiti giornalieri prescritti dall’AIA, come quelli rilevati nel mese di agosto 2019: per quanto sopra detto, ARPA conferma la necessità di riesame dell’autorizzazione tenendo conto di queste circostanze.
In merito alla prevenzione delle emissioni diffuse relative alle coperture dei parchi primari fossile e minerale l’ARPA fa inoltre notare un altro elemento importante: secondo il DM 31/2015 il posizionamento del sistema di monitoraggio correlato al sistema di attivazione automatica dell’impianto di nebulizzazione deve essere definito con ISPRA e ARPA in maniera da garantire una concentrazione di polveri non superiore a 10 mg/Nm3.

Invece, secondo ARPA, il Gestore dello stabilimento ha autonomamente valutato che il valore limite sopra indicato è da intendersi come concentrazione limite giornaliera e determinata come un valore medio di tutte le postazioni di monitoraggio, mentre va ribadito che il DM 31/2015 stabilisce che invece si tratta di un valore che non deve in nessun caso essere superato, quindi non frutto di una media giornaliera come erroneamente indicato dal Gestore dello stabilimento: ARPA conclude che non ottemperare alle disposizioni previste dal riesame dell’AIA del 2012 ed alle sue successive modifiche sia una decisione autonoma del Gestore dello stabilimento ed invece sarebbe necessario un procedimento istruttorio con gli enti competenti: allo stato attuale, ARPA ritiene non attuato il punto 4.3a dell’art.1 della prescrizione del DM 31/2015.

– Infine, una nota relativa alla situazione delle collinette

I Commissari di ILVA in AS, durante la riunione dell’Osservatorio, hanno illustrato della documentazione riguardante analisi di rischio presentata in Procura, le quali si basano su indagini preliminari di suolo ed acque.
Queste indagini preliminari, però, non sono state approvate dall’Autorità Competente in conferenza di servizi né sono state svolte in contraddittorio con ARPA, come avviene per i Piani di Caratterizzazione: in pratica, le analisi su suolo e falda non possono essere validate da ARPA perchè sono state svolte in autonomia e senza alcun controllo.
Ne emerge un quadro disastroso: i dati delle emissioni non rappresentano il reale impatto sulla popolazione e le collinette sono potenzialmente ancora un pericolo per i bambini dei Tamburi.

– Riepilogando: il Gestore dello stabilimento decide autonomamente di non rispettare alcune prescrizioni?
I Commissari effettuano analisi ambientali senza curarsi di coinvolgere ARPA per il contraddittorio?

Mi chiedo cosa farebbe lo Stato ad un’altra qualsiasi attività che agisca in questo modo.

Dobbiamo sempre arrivare ad un intervento della magistratura per essere tutelati?

 

Rosa D’Amato
Eurodeputata del gruppo Greens

 

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